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Thursday, January 12, 2012

Numero dodici

Torino, 13 gennaio 2012 - Numero dodici

Per meglio chiarire la situazione dei musei universitari alla luce della riforma Gelmini (L.240/10), si fa notare che allo stato attuale risulta solamente approvato il nuovo Statuto del Politecnico di Torino di cui si è già riportato uno stralcio degli articoli relativi a questo tema. L’Università degli studi di Torino, nel suo Statuto, in attesa di approvazione da parte del Ministero, fa esplicito riferimento a un Distretto archivistico, bibliotecario e museale. Per altri Atenei, non essendo ancora disponibili i testi dei nuovi statuti bisogna attenersi ai precedenti ordinamenti. Sistemi museali di Ateneo, come più volte sollecitati dalla CRUI, sono presenti nelle università di Bari, di Napoli, di Padova, di Palermo, di Roma (dove è presente un Polo Museale e Orto Botanico). In attesa dei regolamenti, che di fatto dovranno stabilire i ruoli istituzionali di tali unità sia sul piano della governance sia su quello della ricerca, si suggerisce di tenere presente ciò che sancisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove si può leggere:

Articolo 1. [omissis]
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. [omissis]

Articolo 2. [omissis]
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. [omissis]

Articolo 10.
Sono beni culturali [omissis] d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose

E si ricorda infine che in seno alla CRUI esiste una apposita Commissione costituita dai delegati rettorali dei Musei scientifici universitari, di cui peraltro manca un riferimento diretto nel sito internet.

Tuesday, January 10, 2012

Numero dieci

Torino, 11 gennaio 2012 - Numero dieci

Continua la rassegna dagli statuti di Atenei italiani negli articoli che riguardano i beni storico-scientifici e in generale i sistemi museali.

UNIVERSITA’ DI PADOVA
STATUTO (modificato con D.R. n. 492 del 5/2/2008)

[omissis]
Capo III – Centri di ricerca e strutture di servizio
[omissis]
Art. 52 – Archivi e musei
1. L’Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell’Università, per quanto concerne sia l’Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà, Dipartiemnti e Centri.
2. L’Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente di proprietà dell’Ateneo; a tal fine i Musei sono collegati in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.
3. Nel rispetto dell’autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema museale è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
TITOLO IV – NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITA’ STUDENTESCHE
[omissis]
Art. 55 – Strumenti per lo studio
1. L’Università favorisce l’approfondiemnto degli studi, anche attraverso la ricerca personale degli studenti, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo e alle aule speciali nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
(sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)
STATUTO GENERALE D’ATENEO

AVVERTENZA: Il testo che si pubblica riproduce lo Statuto vigente emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24/3/1993 (pubblicato su G.U. n. 120 del 25/5/1993), così come modificato dai Decreti Rettorali n. 116 del 2/4/1996, n. 282 del 12/8/1998, n. 493 del 24/11/1998, n. 138 del 24/5/1999, n. 233 dell’ 11/8/1999, n. 260 del 8/9/1999, n. 42 del 2/5/2000, n. 220 del 29/6/2000, n. 129 del 21/5/2001, n. 2152 del 18/12/2003, n. 235 del 2/2/2005, n. 519 del 28/4/2010.

[omissis]
Articolo 10 (attività culturali e sportive)
1. L’Università promuove , tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell’ambito dell’attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati e con le Associazioni operanti in tali ambiti.
2. L’Università promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell’Università e della scienza (come aggiunto con D.R. 220 del 28/6/2000).


(3 continua)

Sunday, January 8, 2012

Numero otto

Torino, 9 gennaio 2012 - Numero otto

Continua la rassegna dagli statuti di Atenei italiani negli articoli che riguardano i beni storico-scientifici e in generale i sistemi museali.

UNIVERSITA’ DI TORINO
Statuto adottato dal Senato accademico riunito in seduta straordinaria il giorno 30 settembre 2011.
------------------
Ai sensi dell’ art. 2 comma 7 della legge n. 240/2010, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca eserciterà il controllo previsto all’art. 6 della legge n. 168/89, entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

[omissis]
TITOLO III
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 36 (Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)
1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca della comunità universitaria.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
3. Le biblioteche e il Sistema Bibliotecario di Ateneo si avvalgono di adeguato personale qualificato e dispongono di risorse materiali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 37 (Sistema Archivistico di Ateneo)
1. Il Sistema Archivistico di Ateneo coordina la gestione della documentazione prodotta e ricevuta dall’Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l’affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

Art. 38 (Sistema Museale di Ateneo)
1. Il Sistema Museale di Ateneo assicura la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l’obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico anche non specialistico.

Art. 39 (Principi dell’accesso aperto)
1. L’Università fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
2. L’Università, con apposito Regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

(2 - continua)

Wednesday, January 4, 2012

Numero quattro

Torino, 5 gennaio 2012 - Numero quattro

Per meglio far luce su quanto sta accadendo intorno al nostro patrimonio storico-scientifico e tecnologico si presentano alcuni stralci dagli statuti di Atenei italiani negli articoli che riguardano i beni storico-scientifici e in generale i sistemi museali.

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO
Adottato dal Senato Accademico del 22 novembre 2011
Emanato con Decreto Rettorale 418 del 29 novembre 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011
In vigore dal 6 dicembre 2011

[omissis]
Art. 3 – Principi di riferimento
[omissis]
7. Il Politecnico tutela il proprio patrimonio bibliografico, documentale e museale. Assicura la corretta conservazione dei documenti e predispone gli strumenti atti a garantirne la consultazione e l’affidabilità sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.
[omissis]
TITOLO III - Articolazione interna
Art. 26 – Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio
1. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio è la struttura che svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio. In particolare:
[omissis]
e) promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario, e archivistico dell’Ateneo.
[omissis]
TITOLO V – Norme comuni
Art. 30 – Regolamenti
[omissis]
9. Il Politecnico si dota di una regolamentazione organica in merito ai beni di valore storico-culturale posseduti dall’Ateneo, rivolta a costituire un sistema museale e archivistico.

(1 - continua)