Sunday, January 8, 2012

Numero otto

Torino, 9 gennaio 2012 - Numero otto

Continua la rassegna dagli statuti di Atenei italiani negli articoli che riguardano i beni storico-scientifici e in generale i sistemi museali.

UNIVERSITA’ DI TORINO
Statuto adottato dal Senato accademico riunito in seduta straordinaria il giorno 30 settembre 2011.
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Ai sensi dell’ art. 2 comma 7 della legge n. 240/2010, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca eserciterà il controllo previsto all’art. 6 della legge n. 168/89, entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

[omissis]
TITOLO III
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 36 (Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)
1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca della comunità universitaria.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
3. Le biblioteche e il Sistema Bibliotecario di Ateneo si avvalgono di adeguato personale qualificato e dispongono di risorse materiali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 37 (Sistema Archivistico di Ateneo)
1. Il Sistema Archivistico di Ateneo coordina la gestione della documentazione prodotta e ricevuta dall’Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l’affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

Art. 38 (Sistema Museale di Ateneo)
1. Il Sistema Museale di Ateneo assicura la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l’obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico anche non specialistico.

Art. 39 (Principi dell’accesso aperto)
1. L’Università fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
2. L’Università, con apposito Regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

(2 - continua)

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