Tuesday, January 10, 2012

Numero dieci

Torino, 11 gennaio 2012 - Numero dieci

Continua la rassegna dagli statuti di Atenei italiani negli articoli che riguardano i beni storico-scientifici e in generale i sistemi museali.

UNIVERSITA’ DI PADOVA
STATUTO (modificato con D.R. n. 492 del 5/2/2008)

[omissis]
Capo III – Centri di ricerca e strutture di servizio
[omissis]
Art. 52 – Archivi e musei
1. L’Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell’Università, per quanto concerne sia l’Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà, Dipartiemnti e Centri.
2. L’Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente di proprietà dell’Ateneo; a tal fine i Musei sono collegati in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.
3. Nel rispetto dell’autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema museale è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
TITOLO IV – NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITA’ STUDENTESCHE
[omissis]
Art. 55 – Strumenti per lo studio
1. L’Università favorisce l’approfondiemnto degli studi, anche attraverso la ricerca personale degli studenti, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo e alle aule speciali nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
(sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)
STATUTO GENERALE D’ATENEO

AVVERTENZA: Il testo che si pubblica riproduce lo Statuto vigente emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24/3/1993 (pubblicato su G.U. n. 120 del 25/5/1993), così come modificato dai Decreti Rettorali n. 116 del 2/4/1996, n. 282 del 12/8/1998, n. 493 del 24/11/1998, n. 138 del 24/5/1999, n. 233 dell’ 11/8/1999, n. 260 del 8/9/1999, n. 42 del 2/5/2000, n. 220 del 29/6/2000, n. 129 del 21/5/2001, n. 2152 del 18/12/2003, n. 235 del 2/2/2005, n. 519 del 28/4/2010.

[omissis]
Articolo 10 (attività culturali e sportive)
1. L’Università promuove , tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell’ambito dell’attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati e con le Associazioni operanti in tali ambiti.
2. L’Università promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell’Università e della scienza (come aggiunto con D.R. 220 del 28/6/2000).


(3 continua)

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